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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.


Oggi 27 febbraio duemilatre, alle ore 20.30, in Bosco Chiesanuova - frazione Valdiporro, i signori:

•  Raffaele Leso

•  Corradi Giacomo

•  Valbusa Michele •  Grobberio Fabio
•  Melotti Claudia •  Garonzi Davide

•  Brunelli Marco

•  Stevanoni Davide
•  Fiorentini Nadia •  Rubele Gino
•  Merzi Michele •  Garonzi Silvia

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


•  Viene costituita tra i comparenti una Associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione di “Dau Group”.
•  La sede dell'associazione e fissata in Bosco Chiesanuova – Frazione di Valdiporro, Via Berto Barbarani n°1, nell'edificio delle ex scuole elementari.
•  L'associazione e regolata, oltre che dalle disposizioni legislative, da quelle contenute nel presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto sociale ad esso allegato.
•  La durata dell'associazione e legata alla durata del progetto che la costituisce, ed e pertanto fissata dalla data odierna fino al trentuno dicembre 2003 e potra essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli associati. Il progetto che costituisce l'associazione e stato proposto dal Comune di Bosco Chiesanuova (Ente Capofila) e dai Comuni di Cerro Veronese, Rovere Veronese, Velo Veronese e San Mauro di Saline, alla Regione Veneto che lo ha finanziato in parte, ai sensi delle leggi regionali 29/88 e 37/94.
•  L‘oggetto sociale e indicato all'articolo 3 (tre) dell'allegato statuto.
•  L'amministrazione dell'associazione e affidata ad un Consiglio Direttivo che rimarra in carica fino al trentuno dicembre 2003, sono nominati all'unanimita, i soci: Raffaele Leso, Valbusa Michele, Melotti Claudia, Brunelli Marco, Fiorentini Nadia, Merzi Michele, Corradi Giacomo, Grobberio Fabio, Garonzi Davide, Stevanoni Davide, Rubele Gino, Garonzi Silvia, e la loro carica ha durata un anno.
•  Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'associazione di promozione sociale.

 

STATUTO

TITOLO I

 

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione di “DAU' GROUP”. Tale associazione nasce in attuazione di un progetto del Comune di Bosco Chiesanuova , Ente capofila, e dei Comuni di Cerro Veronese, Rovere Veronese, San Mauro di Saline e Velo Veronese e cofinanziato dalla Regione Veneto ai sensi delle leggi regionali 29/88 e 37/94.

ARTICOLO 2

La sede dell'associazione e fissata in Bosco Chiesanuova – Frazione di Valdiporro, Via Berto Barbarani n°1, nell'edificio delle ex scuole elementari.

ARTICOLO 3

L'Associazione e apolitica, non fa discriminazioni di genere e non ha finalita di lucro.

Essa si propone di svolgere attivita di promozione sociale e culturale a favore dei giovani della Lessinia. L'Associazione si propone di creare opportunita di crescita sul piano culturale, sportivo, dell'attenzione al sociale, della responsabilita civile, anche attraverso la valorizzazione del proprio territorio e delle proprie tradizioni.

Per il conseguimento di tali finalita potra:

•  gestire, promuovere, organizzare incontri culturali in genere, organizzare seminari, conferenze, dibattiti;
•  acquistare in proprieta od altro diritto reale di godimento ed assumere in affitto, locazione, comodato oppure in forza di convenzione qualsiasi tipo di immobile, mobile, struttura, impianto od attrezzatura culturale sportiva, ricreativa o turistica;
•  attrezzare qualsiasi tipo di struttura, anche di non proprieta, per il raggiungimento dello scopo sociale;
•  consentire ai soci e non, il godimento delle strutture sociali secondo le norme del regolamento che sara redatto a cura del Consiglio Direttivo;
•  stipulare contratti e convenzioni con Enti e Societa;
•  promuovere manifestazioni sociali e culturali, convegni, spettacoli, gite ed escursioni;
•  assumere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati, banche ed istituti di credito;
•  ricevere dai soci in base alle disposizioni vigenti, versamenti di somme a titolo di prestito esclusivamente per il conseguimento delle finalita sociali, con le modalita e per la durata determinata mediante delibera del Consiglio Direttivo;
•  compiere tutti gli atti e concludere i contratti di natura mobiliare, mobiliare e finanziaria necessari o utili per il conseguimento delle proprie finalita;
•  partecipare a consorzi, enti, associazioni o altri organismi che non siano in contrasto con gli scopi sociali.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione é fissata al trentuno dicembre 2003 e potra essere prorogata tacitamente a tempo indeterminato o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

 

TITOLO II

ASSOCIATI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci e illimitato.

Associato e colui che aderisce alle finalita dell'associazione, contribuisce a realizzarle, ovvero partecipa all'attivita istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa.

Possono rivestire la qualifica di associato tutti i cittadini, senza distinzione alcuna.

Essi hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Per essere ammessi a far parte dell'associazione gli associati devono accettare incondizionatamente il presente statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché accettare il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dal Consiglio Direttivo.

Sono tenuti al pagamento della quota annua il cui e fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Gli associati hanno diritto ad usufruire degli immobili e dei relativi impianti e strutture secondo le norme del regolamento interno, di partecipare alle assemblee e di rivolgere al Consiglio Direttivo reclami motivati e scritti e proposte scritte.

Ai sensi dell'art. 111 del TUIR (D.P.R. 917/86) a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 460 del 4/12/1997, volte a garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalita associative, in base alle previsioni del comma 4-quinques del medesimo articolo si statuisce quanto in esso previsto e di seguito riportato:

  • si garantisce l'effettivita del rapporto medesimo (comma 4-q lettera C);
  • viene espressamente esclusa la temporaneita della partecipazione alla vita associativa (comma 4-q lettera C);
  • e previsto per gli associati o partecipanti maggiorenni di eta il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (comma 4-q lettera C);
  • la quota o contributo associativo e intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile (comma 4 – lettera F).

ARTICOLO 6

Gli associati cesseranno di far parte dell'Associazione recesso od esclusione.

Gli associati che recedono dall'associazione sono coloro che non rinnovano la quota associativa o coloro che danno comunicazione della loro volonta di recedere in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni relative all'esclusione sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere comunicate per iscritto. Essi non avranno diritto al rimborso di nessuna spesa, sostenuta a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo potra deliberare l'esclusione dall'Associazione degli associati che:

  • non osservino le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari o le deliberazioni legalmente prese dagli organi associativi preposti;
  • svolgono azioni in contrasto con le finalita e gli indirizzi dell'Associazione;
  • arrechino danni di natura morale e/o materiale all'Associazione o per indegnita, la cui valutazione e di pertinenza del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO III

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 7

L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo, si riunisce presso la sede dell'Associazione od in altri luoghi da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo quadrimestre di ogni anno per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci mediante avviso da affiggere nella sede sociale e nella bacheca dell'Associazione almeno quindici giorni prima i quello in cui avverra la riunione.

Copia delle delibere, nonché dei bilanci, saranno a disposizione degli associati che ne facciano richiesta all'organo amministrativo.

ARTICOLO 8

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione.

Ciascun socio potra farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio, purche questo non sia Consigliere; ciascun socio non potra avere piu di una delega.

Ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un voto.

Per la Costituzione legale dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validita delle sue deliberazioni e necessario l'intervento in proprio, o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli associati; non raggiungendo questo numero di partecipanti la sessione e rimandata a non piu di trenta giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione, l'assemblea e valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione puo essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ARTICOLO 9

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.

Viene espressamente statuito in base alle revisioni dell'art. 111 comma 4-quinques del D.P.R. 917/86 quanto previsto alla lettera e) dello stesso:

  • l'eleggibilita libera degli organi amministrativi;
  • il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile;
  • la sovranita dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti.

ARTICOLO 10

L'Assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, il quale procede subito all'elezione dell'ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni a scrutinio segreto.

ARTICOLO 11

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno di un terzo degli associati.

ARTICOLO 12

Gli associati riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti nel precedente articolo tre. Per la validita delle deliberazioni di cui al precedente comma e necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la meta dei soci ed il consenso dei due terzi dei voti presenti e rappresentati.

 

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea ed e composto da non meno di cinque e non piu di quindici soci o rappresentanti di persone giuridiche socie. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo attuale dura in carica fino al termine legale del progetto fissato nel trentun dicembre duemilatre; i suoi membri saranno eletti ogni tre anni entro il mese di gennaio. Fino alla nuova nomina resta in carica il consiglio precedente. In occasione dell'assemblea annuale ordinaria dei soci indetta per l'approvazione del Bilancio, il Consiglio Direttivo ha facolta di revocare la nomina ad alcuni membri del Consiglio Direttivo e nominarne di nuovi.

In caso di morte o dimissione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvedera alla sostituzione per cooptazione. I Consiglieri cosi eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo e considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di consigliere e gratuita; tuttavia potranno essere rimborsate le eventuali spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo e investito di ogni piu ampio potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

  • fissa la direttiva per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalita e le responsabilita di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • stabilisce l'importo delle quote annue di associazione ed il termine per effettuare i versamenti;
  • delibera sull'ammissione, recesso ed esclusione degli associati;
  • decide sulle attivita e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
  • approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da sottoporre al giudizio dell'Assemblea dei soci;
  • stabilisce le prestazioni di servizio ai soci ed a terzi e relative norme e modalita;
  • nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati, emana qualsiasi provvedimento riguardante il personale dipendente, stipula contratti con liberi professionisti stabilendone il trattamento economico;
  • conferisce e revoca procure;
  • delibera l'adesione ad organismi federativi, consortili e similari .

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed uno o piu Vicepresidenti che durano in carica per l'intera durata del Consiglio. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili, in via tra loro solidale, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni extracontrattuali sorte in capo all'Associazione, purche deliberate dal Consiglio stesso. Ciascun componente sara responsabile in proprio per le obbligazioni assunte a titolo personale o al di fuori ed in contrasto al mandato ricevuto dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le delibere del Consiglio Direttivo possono ritenersi valide solo se approvate con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita dei voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei Consiglieri.

ARTICOLO 17

Nel caso di dimissione del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra le dimissioni e la nomina di quello nuovo, il consiglio dimissionario resta in carico per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la meta piu uno dei Consiglieri.

ARTICOLO 18

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Resta in carica tre anni ed e rieleggibile consecutivamente solo per un ulteriore mandato. Ad esso spetta la firma e la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorita giudiziarie ed amministrativa e di fronte a terzi.

Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e prerogative:

  1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  2. rappresenta l'Associazione ad ogni effetto presso Enti Pubblici e/o Privati di ogni ordine e grado;
  3. coordina l'attivita del Consiglio Direttivo per il conseguimento dello scopo sociale;
  4. presiede l'Assemblea degli associati;
  5. firma gli atti ed i documenti in nome e per conto dell'associazione.
  6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO V

IL PATRIMONIO

ARTICOLO 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  • tasse di iscrizione;
  • quote annuali di associazione;
  • proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
  • contributi vari, sponsorizzazioni, lasciti, donazioni.

ARTICOLO 20

L'esercizio dell'Associazione va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre 2003 a far data dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo presentera obbligatoriamente ogni anno, all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione.

Prima del trentun dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

In base al disposto dell'articolo 111 comma 4-quinques lettere a) e b) del D.P.R. 917/86, vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Viene fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalita analoghe o ai fini di pubblica utilita e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sara devoluto secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 22

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

 

I presenti